
02 Set E-commerce: le regole sui mezzi di pagamento

E-commerce: le regole sui mezzi di pagamento
La normativa in tema di e-commerce favorisce gli strumenti elettronici di pagamento per varie finalità, tra le quali la lotta contro la contraffazione,
un maggiore controllo circa l’elusione fiscale, nonché l’incremento della contrattazione a distanza. Al tempo stesso prevede alcune tutele per il
consumatore, per favorire la fiducia dei consumatori sull’impiego di tali strumenti.
Anzitutto, l’art. 62 del Codice del Consumo prevede che le imprese operanti on line non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di
determinati strumenti di pagamento:
- spese per l’uso di tali strumenti;
- nei
casi espressamente stabiliti, tariffe
che superino quelle sostenute dal professionista.
E-commerce: le regole sui mezzi di pagamento
Quindi l’impresa può scegliere se far gravare sul consumatore il costo del servizio di pagamento; se sceglie questa soluzione, tale costo non deve
superare quello dovuto dal professionista al prestatore dei servizi di pagamento. Le indicazioni sul costo dei servizi di pagamento riguarda
ogni modalità di pagamento
(bonifici, effetti cambiari, contrassegno, assegni, contante ecc.).
Nel 2017 l’AGCM, sulla base di questa norma, ha sanzionato cinque aziende fornitrici di luce e gas (A2A, Green Network, E.ON, Edison e Sorgenia)
perché chiedevano ai clienti di pagare una commissione tra 1 e 4 euro, se sceglievano determinate modalità di pagamento delle fatture (ad es.,
bollettino postale o carta di credito). Le società sanzionate si erano difese sostenendo che il sovrapprezzo non rappresentava per loro una fonte di
margine ma consentiva solo parzialmente la copertura dei costi di gestione dei pagamenti online. Secondo l’AGCM, il costo di gestione dei pagamenti
effettuati con carta di credito, non poteva essere ribaltato dall’impresa sul cliente, indipendentemente dal fatto che tale importo corrispondesse o
meno al costo del servizio di pagamento, in quanto nessun addebito ulteriore può comunque essere giustificato e ricollegato all’utilizzo di uno
strumento di pagamento.
E-commerce: le regole sui mezzi di pagamento
Sempre in applicazione di tale norma, nel 2018 l’AGCM l’AGCM ha sanzionato alcune agenzie turistiche online (Lastminute, Volagratis, Opodo,
Govolo, Edreams, Gotogate) perché applicavano un supplemento di prezzo in relazione al tipo di carta di pagamento utilizzata per l’acquisto di voli aerei.
L’AGCM ha osservato in tale occasione che è invece consentito mostrare di default il prezzo massimo, consentendo al consumatore di visualizzare
successivamente prezzi inferiori per diverse carte di pagamento, in quanto tali variazioni rappresentano “sconti” corrispondenti a diversi metodi di pagamento.
Se viene utilizzato per l’operazione di e-commerce un istituto di emissione
di carte di pagamento, quest’ultimo deve riaccreditare al consumatore i pagamenti in caso di:
- addebito eccedente rispetto al prezzo pattuito;
- uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo.
E-commerce: le regole sui mezzi di pagamento
L’istituto di emissione della carta di
pagamento ha poi diritto di addebitare all’impresa le somme riaccreditate al
consumatore.
Se viene quindi viene utilizzato come strumento di pagamento una carta di pagamento, l’istituto emittente deve provvedere a riaccreditare al
consumatore quando gli sia stato addebitato un importo eccedente rispetto al prezzo pattuito – indipendentemente dal fatto che la responsabilità
dell’errore sia da addebitare al professionista o all’istituto di emissione – o se vi è stato un comportamento fraudolento da parte del professionista o di un terzo.
Infine, la normativa sull’e-commerce prevede che, prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta, il professionista deve
chiedere il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l’obbligo
contrattuale principale del professionista.
Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l’ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve
rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.
I pagamenti supplementari sono pagamenti per ulteriori prestazioni accessorie del professionista rispetto al contratto principale (ad es. il diritto di chiamata).
Può accadere che, nella procedura di realizzazione dell’operazione contrattuale, il consumatore, accettando tali ulteriori prestazioni (non
fondamentali rispetto all’oggetto principale del contratto) non si sia reso conto che ciò implica una maggiorazione del costo complessivo. In tal caso,
il consumatore ha diritto al rimborso delle spese pagate per tali “supplementi”, oltre al diritto al risarcimento dei danni.
E-commerce: le regole sui mezzi di pagamento
Tale situazione potrebbe inoltre integrare una pratica commerciale scorretta, con conseguenti sanzioni da parte dell’AGCM. Le sanzioni che
l’AGCM può irrogare a un’impresa per una pratica commerciale scorretta possono arrivare fino a 5 mln. di Euro, tenuto conto della gravità e della
durata della violazione. Inoltre, nelle more del procedimento (che è comunque piuttosto breve), l’Autorità può sospendere l’utilizzo del sito
web attraverso cui l’impresa esercita la propria attività (il che avviene molto spesso).
Avv. Valerio Pandolfini – E-commerce: le regole sui mezzi di pagamento
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Source: ALI
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