
13 Set E-commerce: le informazioni relative all’ordine

E-commerce: le informazioni relative all’ordine
La normativa in tema di e-commerce prevede che le imprese operanti in tale settore devono fornire agli utenti una serie di informazioni, non
soltanto sul proprio sito web, indipendentemente dall’ordine, ma anche
sia prima che dopo che l’ordine da parte dell’utente è stato effettuato.
Anzitutto, già prima che il cliente effettui l’ordine on line (cliccando sul relativo pulsante) la pagina d’ordine presente sul sito web deve contenere
una sorta di riassunto dell’ordine, contenente le seguenti informazioni:
- caratteristiche
principali dei prodotti; - spese
di consegna; - durata
del contratto.
Queste informazioni devono essere fornite in modo chiaro, posizionate al di sopra del pulsante “ordine con obbligo di pagare” e chiaramente
evidenziate rispetto al resto della pagina web.
Al momento di inoltrare l’ordine, l’impresa deve garantire che il consumatore abbia ben chiaro che l’atto che sta compiendo implica un
obbligo di pagamento. Pertanto, se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga (come generalmente accade: si tratta
del c.d. “point and click”), il pulsante o la funzione analoga devono riportare in modo facilmente leggibile soltanto le parole
“ordine con obbligo di pagare”
o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare (art. 51 del Codice del Consumo).
Se l’impresa disattende tale previsione, la conseguenza è molto drastica: il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine.
Ha quindi diritto – se ha pagato – alla restituzione di quanto versato, e può agire per il risarcimento del danno.
Nel 2017, l’AGCM ha contestato a Spotify che nella propria pagina di check out dei servizi “Spotify Premium” e “For Family”, non forniva
un’informazione chiara e comprensibile in merito al fatto che, azionando il pulsante di attivazione, presente nella pagina web disponibile per ogni
servizio, il consumatore inoltrava un ordine di acquisto. Infatti, sul pulsante del servizio “Premium” era riportata la frase “Inizia il periodo di prova e
paga dopo 30 giorni”, mentre sul pulsante del servizio “Premium” era indicato soltanto “Avvia il mio Spotify Premium”, così come sul pulsante del
servizio “Premium for Family” compariva la frase “Avvia Premium for Family”.
In seguito all’intervento dell’AGCM, Spotify si è impegnata a modificare questi pulsanti, inserendo la frase “Acquista” (es. “Acquista Spotify Premium”).
Inoltre, sempre nella pagina di check out, Spotify ha dovuto aggiungere il disclaimer “in prossimità del pulsante di conferma dell’ordine” in cui viene
spiegato quando avviene l’addebito dell’importo e come recedere dal contratto.
paga dopo 30 giorni”, mentre sul pulsante del servizio “Premium” era indicato soltanto “Avvia il mio Spotify Premium”, così come sul pulsante del
servizio “Premium for Family” compariva la frase “Avvia Premium for Family”.
In seguito all’intervento dell’AGCM, Spotify si è impegnata a modificare questi pulsanti, inserendo la frase “Acquista” (es. “Acquista Spotify Premium”).
Inoltre, sempre nella pagina di check out, Spotify ha dovuto aggiungere il disclaimer “in prossimità del pulsante di conferma dell’ordine” in cui viene
spiegato quando avviene l’addebito dell’importo e come recedere dal contratto.
Infine, nella fase di esecuzione del contratto l’impresa deve fornire informazioni circa la conferma dell’ordine di acquisto e lo stato effettivo e gli sviluppi concreti dell’ordine.
Ciò anche perché, attesa l’elevata concorrenza nell’e-commerce, se prontamente e adeguatamente informato sull’eventuale impossibilità di
evadere l’ordine alle condizioni prospettate, il consumatore potrebbe sostituire l’impresa con una sua concorrente.
In particolare, una volta ricevuto
l’ordine dall’acquirente, l’operatore deve fornire la conferma dell’ordine del destinatario contenente:
- tutte le informazioni obbligatorie che devono già essere fornite prima dell’ordine (ad es. dati riguardanti il venditore/prestatore di servizi, caratteristiche del bene/servizio, prezzo, costi di consegna, mezzi di pagamento, recesso, reclami etc.);
- un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto.
Tali informazioni devono essere fornite su un mezzo durevole (ad es. via mail) entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto e
comunque al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio. Anche in ordine a queste
informazioni, l’AGCM è intervenuta varie volte recentemente, sanzionando pesantemente varie imprese che avevano adottato un comportamento
molto evasivo nei confronti dei consumatori circa l’andamento del proprio ordine.
Tali comportamenti integrano infatti delle pratiche commerciali scorrette, che espongono le imprese a conseguenze anche gravi (si pensi ad
es. alla sospensione dell’attività di e-commerce).
Avv. Valerio Pandolfini – E-commerce: le informazioni relative all’ordine
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Source: ALI
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